Nell’ordinamento italiano il Segretario Comunale è un organo monocratico del Comune. Le sua figura è disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il comune ha un Segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco (art. 99 del D.Lgs. 267/2000).
Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).
Gli articoli dello Statuto relativi al Segretario Comunale
Art. 55 – Segretario Comunale
1) Le funzioni, i poteri, i compiti, le responsabilità, lo stato giuridico ed il ruolo sono stabiliti con legge dello Stato cui si fa espresso rinvio.
2) In particolare il Segretario Comunale:
a) realizza gli obiettivi dell’Ente, esercitando l’attività di sua competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi;
b) assolve alla alta direzione di tutti gli uffici e servizi. È capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia ed inefficienza del personale verificando l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposti;
c) cura l’esecuzione dei provvedimenti dei quali verifica la fase istruttoria emanando tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti e necessari per l’esecuzione delle deliberazioni;
d) cura l’invio delle deliberazioni dovute ai capigruppo, riceve le designazioni dei capigruppo consiliari, nonché l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e !a mozione di sfiducia;
e) Rilascia certificazioni, notizie e documenti a cittadini e consiglieri comunali nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti;
f) Dirime i conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi;
g) Roga nell’esclusivo interesse dell’amministrazione comunale gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere oltre agli altri come per legge;
h) provvede alla registratone, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati alla precedente lettera e tenere lo speciale repertorio;
l) esercita nei confronti del personale il potere disciplinare nei limiti delle sanzioni previste nei contratti di lavoro e dal regolamento del personale;
m) emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi nella scelta delle azioni per l’attuazione delle disposizioni;
n) esprimere pareri, se richiesto anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico – amministrativa;
o) in assenza nel Comune di posti di qualifica dirigenziale presiede le commissioni giudicatrici di concorso.